La Legge 7 del 2000 ha normato per 25 anni il mercato dell’oro aggiungendo ai normali operatori commerciali (OO oppure OM) abilitati dalle varie questure italiane a trattare i metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) la figura degli Operatori Professionali in Oro (OPO) a cui veniva data l’esclusiva per la compravendita di oro da investimento (comma a dell’art 1) e del materiale d’oro (comma b dello stesso articolo), ovvero monete auree a titolo 900/000 o superiore e lingotti a titolo superiore a 995/000.
Con il Decreto Legislativo n. 211/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2025, vengono introdotte diverse modifiche che entreranno in vigore il 17 gennaio.
Agli operatori commerciali o artigiani (OO) rimaneva la possibilità data dal comma 4 dello stesso art.1 di acquistare monete o lingotti d’oro da destinare alla lavorazione di oreficeria. Dice infatti che gli operatori in metalli preziosi (1 con o senza marchio) sono esentati dall’iscrizione alla Banca d’Italia se acquistano “oro” (investimento o industriale) allo scopo di lavoralo autonomamente (titolari di marchio) o darlo in lavorazione ad un altro operatore (1 titolare del marchio). Questo comma non è stato emendato dalla
Successivamente, per inciso, il Decreto Legislativo 92 del 2017 aveva introdotto la categoria dei “compro oro” (OCO) abilitati all’acquisto e alla rivendita di oreficeria usata.
Quindi si vengono a formare tre gruppi di operatori abilitati al commercio e alla lavorazione di metalli preziosi:
1) operatore in metalli preziosi = persona fisica o giuridica titolare della licenza in commercio preziosi ex R.D.773 del 1931 (con o senza marchio di fabbrica)
2) operatore professionale in oro = persona giuridica iscritta alla Banca d’Italia (da gennaio 2025 OAM/Registro OPO) ex Legge 7/2000 idonea a commercio in “oro” (oro da investimento/oro industriale)
3) operatore compro oro = operatore in metalli preziosi (1) che può permutare, acquistare e rivendere oggetti preziosi usati ex D.Leg. 92 del 2017
Le modifiche adottate sono le seguenti:
- Viene ampliata la definizione di “oro da investimento”, includendo “anche l’oro destinato a successiva lavorazione
- Viene modificata la definizione del restante oro, includendo anche i SEMILAVORATI IN ORO (cioè: “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”)
- Viene aggiunto che per ORO si intende anche: IL MATERIALE D’ORO DA DESTINARE A FUSIONE PER RICAVARNE ORO (da investimento o industriale)
Questo ultimo punto sembrerebbe precludere a chi è solo OO/OCO la possibilità di fondere o mandare fondere oggetti di oreficeria usata non rivendibili, tuttavia si è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia e della Finanze che vigila sulla materia ed è l’autorità delegata a sanzionare chi non rispetta la normativa.