Oro e Contanti, nuove definizioni e nuove regole

Come riportato da un articolo apparso sul Il Sole 24 Ore il governo italiano ha promulgato un decreto legislativo che riporta una nuova definizione di “denaro contante”, che tiene conto dei progressi tecnologici, introduce nuove qualificazioni legali per l’oro, estende i sequestri e prevede sanzioni più severe per chi fornisce dichiarazioni incomplete o false in dogana.

Il decreto legislativo di adeguamento alle norme dell’Unione Europea sulla circolazione del denaro liquido (Regolamento UE 2018/1672), approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri, apporta significative modifiche al trasferimento di valute e asset sia in entrata che in uscita dall’Unione.

Nel concetto di “contante” soggetto a obbligo di dichiarazione doganale rientrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non richiedono l’identificazione del possessore o il diritto di disposizione, come traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari, ordini di pagamento anonimi, strumenti girati senza restrizioni o emessi in favore di beneficiari fittizi. Rientrano anche monete con un contenuto d’oro pari almeno al 900/000 lingotti d’oro con una purezza minima del 995/000 nonché carte prepagate che contengono o consentono l’accesso a valore monetario, se non collegate a conti correnti.

La dichiarazione doganale è obbligatoria per trasferimenti di tali strumenti, inclusi i contanti, quando il valore supera i 10.000 euro, anche se trasportati in pacchi postali, bagagli o altri mezzi non accompagnati. Le autorità doganali e la Guardia di Finanza possono trattenere l’intera somma, anche inferiore alla soglia, per un periodo di 30 giorni, prorogabili in caso di indagini, se sussistono sospetti di attività illecite.

Per recuperare il denaro trattenuto o sequestrato, il responsabile può ricorrere a un pagamento agevolato, ma con percentuali più elevate rispetto alla normativa precedente: il 15% per l’eccedenza fino a 10.000 euro e il 30% fino a 40.000 euro. Per violazioni più gravi, non è prevista la possibilità di estinguere l’infrazione con pagamento.

Il decreto del 9 dicembre ridefinisce inoltre i concetti di “oro da investimento” e “materiale d’oro”. Viene specificato che l’oro destinato a successiva lavorazione e i semilavorati tecnologici rientrano nella categoria. È previsto il passaggio della gestione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

La soglia per le dichiarazioni relative all’oro viene abbassata a 10.000 euro, equiparandola a quella del contante, e viene chiarito che l’obbligo di dichiarazione si applica anche a operazioni cumulative di valore superiore a 10.000 euro nel mese solare con la stessa controparte, se ogni transazione individuale raggiunge almeno 2.500 euro.

Le norme affrontano anche il tema della privacy: i dati personali raccolti nelle dichiarazioni doganali sono accessibili solo a personale autorizzato, adeguatamente protetti contro accessi non autorizzati e conservati per un massimo di cinque anni. In caso di indagini in corso, il periodo di conservazione può essere esteso fino a tre anni supplementari.